Teoria
La violenza di genere come debolezza del patriarcato
Storia della codificazione della violenza
28 Dicembre 2015
“La violenza di genere come debolezza del patriarcato” è stato l'oggetto del dibattito di una delle giornate della festa del Partito Comunista dei Lavoratori a Firenze. Il tema sullo sfondo che ha orientato le riflessioni delle quattro relatrici è stato un caso di stupro di gruppo avvenuto nel 2008, conosciuto come “lo stupro della Fortezza” (vedi: http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/07/21/stupro-di-gruppo-a-firenze-tutti-assolti-ragazza-giudicata-io-non-violenza/1893590/ ; vedi anche il Testo sentenza assoluzione per stupro di gruppo alla Fortezza da Basso: https://abbattoimuri.wordpress.com/2015/07/23/firenze-testo-sentenza-di-assoluzione-per-stupro-di-gruppo-alla-fortezza-da-basso/), emblematico – in modo quasi grottesco – nei suoi sviluppi mediatici quanto giuridici. Proponiamo di seguito i quattro interventi che hanno cercato di inquadrare, da prospettive diverse, i nodi contemporanei del maschilismo. Questo è il primo.
Per capire l'immensità e la profondità del problema della questione di genere non si può certo prescindere dalla codificazione giuridica che ne è stata fatta, in quanto, addetti o meno ai lavori, la giurisprudenza è il riflesso della società, seppur sempre con ampio ritardo.
Giuridicamente parlando, la maggiore espressione di violenza di genere l'abbiamo sempre avuta relativamente allo stupro e alla violenza fisica, in quanto l'ordinamento giuridico riflette solo una parte della realtà.
Quindi prenderò in considerazione questo tipo di violenza.
Il concetto di violenza contro la donna, di stupro, di deflorazione e tradimento c'è sempre stata. Il codice di Hammurabi addirittura ne parlava, ma non è questo il caso di occuparsene.
Occupiamoci piuttosto della situazione italiana, che riflette abbastanza bene l'esperienza occidentale.
Nel 1890, il Codice Zanardelli fu controfirmato dal Re. Questo è il primo codice penale moderno, di stampo evidentemente liberale in quanto per esempio non contemplava più la pena di morte e distingueva l'aborto dall'infanticidio.
Zanardelli inserì il termine “violenza carnale” anziché stupro, riprendendolo dal codice toscano, per una questione più propriamente “politically correct” che da questo momento diverrà caratteristico della storia giuridica italiana.
Addirittura, era prevista la fattispecie del ratto, ovvero del rapimento a scopo sessuale di un certo numero di donne, istituto che ripredendeva senza molti cambiamenti un istituto conosciuto a partire dal III secolo a.C. La sola differenza sta nella punizione: a Roma non vi era punizione in quanto il ratto era giustificato in caso di penuria mulierum, in Italia 15 secoli più tardi, esso viene punito come reato contro la morale.
Tutto questo per dire che la codificazione della violenza era a dir poco ridicola, riprendente istituti antichi.
La violenza carnale unita agli atti di libidine violenti erano puniti con pene di reclusione da 3 a 10 anni per la violenza e dall'uno ai 7 anni per la libidine violenta. Fino a qui sarebbe tutto logico, se non fosse che detti reati erano classificati come reati contro la morale. Il problema che si poneva non era quindi tanto la violenza contro la persona e il danno fisico e psicologico che essa poteva subire, quanto il problema relativo al resto della società che “chissà cosa avrebbero pensato”.
Inoltre, rimaneva sempre una presunzione di colpevolezza nei confronti della donna, non si poteva mai sapere se ci fosse stata volontà anche da parte della donna, come testimoniato da diverse carte di tribunale dell'epoca, in cui vi sono state riduzioni della pena a causa di un'ombra nel comportamento della donna, che potrebbe o non potrebbe aver dato luogo a un fraintendimento da parte dell'uomo.
Nel 1930 si è proceduto a un lavoro di ricodificazione del codice penale, da parte di Alfredo Rocco durante il governo fascista. Il codice è ovviamente infarcito di norme fasciste o fascistoidi “innovative” ma per quanto riguarda i delitti, ha ampiamente ripreso il precedente codice. Tanto è che la fattispecie di cui ci stiamo occupando rimane completamente invariata.
Negli anni a seguire, a causa di un immobilismo giuridico dovuto prima allo svolgersi degli eventi della II Guerra Mondiale, e poi alla poca capacità degli organi più o meno direttamente collegati al governo di mettere in piedi quel complicato sistema garantista studiato dai Costituenti, le norme sono state lasciate completamente invariate.
Negli anni 70 abbiamo varie rivoluzioni giuridiche che portano a un'evoluzione della situazione della donna: dal divorzio, all'aborto, all'abrogazione della rilevanza della causa d'onore. Questo punto vorrei sottolinearlo, in quanto come la norma riportava, erano si i due coniugi a poter aver diritto a una riduzione della pena in caso di flagranza di adulterio ma se le colpevoli fossero state le figlie o le sorelle anche la famiglia poteva intervenire, con evidente ratio legis di mantenere l'onore della famiglia.
Sull'onda di tutti questi cambiamenti, in cui la donna assume un ruolo non più marginale all'interno della società, c'è molta più libertà di costume e di vestiario. Certo è che l'uomo non si è evoluto di pari passo, perché è da questo momento che l'asse si sposta da violenza casalinga a violenza esterna. Violenza che sì, è colpa dell'uomo, ma che la donna si è cercata perché scimmiottava quella autonomia che solo gli uomini possono avere.
Benché con più di un decennio di ritardo, il cambiamento, anche in merito all'argomento di cui stiamo parlando, arriva.
Il 15 Febbraio del 1996 la legge n 66 passa al vaglio di entrambe le camere.
Il grande cambiamento, quello che tutti si aspettavano. Il reato di stupro, oltre che riappropriarsi del giusto nome, viene classificato nei delitti contro la persona anziché contro la morale. Mi rendo conto che per i non addetti ai lavori questo possa sembrare poco più che un grazioso calembour per acquietare le masse. Non è così. La giurisprudenza, o meglio la legge, è il riflesso della società e pertanto tenta di legalizzarne gli aspetti più complessi.
C'è da sottolineare che il grande cambiamento voluto da tutti, avvenne successivamente a un verdetto della Cassazione, l'ennesimo, che assolveva lo stupratore con la giustificazione che i pantaloni che la donna indossava al momento della violenza erano talmente stretti che perché lo stupro sia avvenuto, era stata necessaria la volontarietà della donna.
Il popolo, le donne, ma anche gli uomini, finalmente insorsero.
La suddetta legge fu quindi volontà di tutte le parti politiche.
La maggiore innovazione è stata quella della consacrazione della sfera sessuale come libertà personale e di cui può usufruire solo il titolare anziché trattarne come res publica.
Questa normativa ha disposto l'ingresso nel codice penale del delitto di violenza sessuale avendo eliminato la distinzione tra quelli previgenti di violenza carnale, che aveva come presupposto necessario una qualsiasi forma di compenetrazione carnale, e quello di atti di libidine violenti.
A rigor di logica, verrebbe da pensare che tutto questo sia stato fatto perché quale che sia il danno e la portata dello stesso, il problema centrale è che un danno è stato compiuto da un appartenente al consesso umano a un altro. Non è invece così, l'eliminazione della distinzione è comprensibile solo nella logica moralistica dello Stato : per operare la distinzione era necessario sottoporre i soggetti a un'ispezione corporale, imbarazzante per i giudici e per gli esaminati.
Il fatto di reato è costituito dal compimento di atti sessuali. La nozione di atti sessuali è dibattuta in dottrina e giurisprudenza. Secondo una corrente per atti sessuali si deve intendere l'intera gamma degli atti di libidine. Altra corrente, invece, ne dà una nozione maggiormente restrittiva limitandola alle sole molestie sessuali. Tutto questo può sembrare il lasciarsi andare in chiacchiere e simpatici giochi di parole, ma più lacune vengono lasciate dalla legge, più spazio c'è per la giurisprudenza quindi più discrezionalità per i giudici.
Comunque, intendendo la libertà sessuale come diritto personalissimo, ci sono due punti contrapposti e imprescindibili l'uno dall'altro : il diritto alla disponibilità del proprio corpo nei rapporti interpersonali e dall'altra la sfera della moralità collettiva. Il primo diritto è, come dire, logico. Si tende a proteggere i diritti della persona. Il secondo, da cui volens nolens, non possiamo prescindere : il rapporto con la moralità collettiva, il costante chiedersi quale sia il danno che l'atto abbia apportato alla società che ci circonda e quindi la vergogna ad esso collegato.
Una piccola parentesi : contemporaneamente alla suddetta norma, ne è stata inserita un'altra. L'articolo 609 octies imputa infatti un aggravamento della colpa nei casi in cui la violenza sia stata perpetrata da due o più persone.
Questo ci dice la legge, ma se andiamo a vedere come la norma si è evoluta, accostandola all'interpretazione evidentemente estensiva che ne hanno fatto ne ricaviamo che : accanto alla logica del branco passataci dai media, che ci atterrisce e ci procura notti insonni a noi donne che dobbiamo passare lontane dai gruppi di ragazzetti, troviamo la logica giurisprudenziale per cui si giustifica il branco. E' piena la giurisprudenza di casi in cui, sì è vero che hanno sbagliato ma alla fine hanno fatto una ragazzata e si sposta l'obiettivo sui genitori, sulla scuola e sulla società.
Questa parentesi per sottolineare la completa deresponsabilizzazione del soggetto maschile all'interno della società. Sì è vero che stuprano ma lei aveva la minigonna, si è vero che in branco picchiano un barbone ma i genitori non c'erano mai e la playstation li ha abituati alla violenza.
Tutto questo discorso era in realtà un'introduzione per arrivare al cuore del problema, o di come io personalmente ho letto l'interesse del dibattito : un mese e mezzo fa circa, è salito all'onore della cronaca “il caso della Fortezza”. Per chi non lo sapesse, velocemente, stiamo parlando di fatti svoltisi nel 2008 a Firenze, nel pub estivo della Fortezza : 6 uomini hanno violentato una donna. Perdonate il poco tatto che dimostro nel descrivere gli eventi. Ma questo è ciò che è successo : poi possiamo parlare di ubriachi o drogati. Ma il fatto rimane, il danno resta.
La sentenza di primo grado condanna a 4 anni e mezzo tutti e sei gli imputati.
La sentenza di secondo grado li assolve.
Per inciso, in secondo grado di giudizio le testimonianze non ci sono più, si rileggono semplicemente le carte del precedente grado per assicurarsi che non vi siano stati errori. Non c'è molta chiarezza in merito ma fatto sta che nel secondo grado la Corte ha deciso che le stesse persone che erano state condannate due anni prima, non meritassero tutta questa rabbia da parte della magistratura.
Volendo tradurre la sentenza di secondo grado, ciò che se ne può desumere : i coinvolti hanno fatto una ragazzata alla fine, questa donnaccia probabilmente si era data a piaceri impronunciabili strafatta di chissà quale droga, della quale, svaniti gli effetti, si è pentita e ha deciso di rovinare quei poveri ragazzi, che durante tutta la durata del processo hanno mantenuto un espressione di dolore e rimorso.
In tutta questa vicenda, quattro sono le cose da notare:
Il processo è stato evidentemente fatto alla persona, non ai fatti. La donna ha infatti tenuto un comportamento “inaspettato”: è andata avanti, ha mantenuto la sua dignità senza piangersi addosso mentre gli uomini hanno dimostrato molto rimorso, testa bassa e occhi lucidi. I due comportamenti stridenti hanno portato la Corte a ricredersi sull'innocenza di questa donna.
Il moralismo è più che presente all'interno della sentenza, la donna in questione era infatti una donna con problemi psicologici conosciuti, con un passato di piscofarmaci e abuso di sostanze. La sentenza va quindi a colpire quella che la società può definire un'emarginata o una border line, mal di poco insomma.
Una cosa altrettanto fondamentale è la dinamica dei media: negli articoli che riportano prima l'evento e poi il primo grado di giudizio, possiamo vedere la stessa foto che c'è sempre, la donna piangente in un angolo; nell'ultimo articolo, vediamo invece la foto del palazzo di giustizia a Novoli. Cambia quindi il piano in cui ci muoviamo, prima una vittimizzazione del soggetto e dopo la vittoria della giustizia e completa depersonalizzazione dell'evento.
Sempre dal punto di vista mediatico : prima la logica del branco, allarme sociale che a tempi alterni ci sconvolge, poi quella del degrado cittadino e infine quello della colpevolezzazione della donna.
Il mio intervento, l'ho letto nel senso di una continuazione di una battaglia.
Per non perpetrare gli errori precedentemente commessi: basta con le vittimizzazioni dei soggetti colpiti, non è “poverina” lei che è stata violentata ma devastante la società che lo permette. La pietà va riservata agli animali che non hanno capacità di discernimento, o per i morenti, che non ne hanno più il tempo.
Prendiamo questo evento, e portiamone avanti una battaglia. Sempre senza scendere, per quanto difficile, nel luogo comune della “vendetta”. Ma portiamo avanti una battaglia per farne un esempio.
Dispositivo dell'art. 609 bis Codice Penale
(1) Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità (2) costringe taluno a compiere o subire atti sessuali (3) è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali (4):
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto (5);
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona (6).
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi (7).
Note
(1) Il presente articolo è stato aggiunto dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66.
(2) Viene considerato presupposto necessario di tale delitto che l'atto sessuale sia associato al costringimento del soggetto passivo che può aversi tramite violenza fisica sulla persona o sulle cose, minaccia, intesa come violenza morale, e abuso di autorità, tanto di pubblica autorità (ad es. nei confronti di un soggetto detenuto), tanto di autorità privata (ad es. tra datore di lavoro e lavoratore).
(3) Si tratta di atti espressione di un appetito o di un desiderio sessuale, che quindi riguardano zone erogene differenti, idonei al contempo ad invadere la sfera sessuale del soggetto passivo mediante costringimento. Vi rientrano dunque diverse tipologie di atti, dal momento che il legislatore ha adottato una definizione onnicomprensiva, sostitutiva di quella vigente in precedenza e che era incentrata sulla distinzione tra congiunzione carnale (intesa come qualsiasi forma di compenetrazione corporale che consenta il coito o un equivalente abnorme di esso), ed atti di libidine violenti (intesi come ogni forma di contatto corporeo diversa dalla penetrazione, che, per le modalità con cui si svolge, costituisca inequivoca manifestazione di ebbrezza sessuale).
(4) Il comma secondo comprende due ipotesi di violenza sessuale mediante induzione cioè posta in essere non mediante azione diretta sulla persona offesa, ma secondo modalità specificamente descritte idonee a suggestionare la volontà della vittima, che sostituiscono l'abrogato delitto di violenza carnale presunta ex rat. 519, comma secondo.
(5) La condizione di inferiorità deve sussistere al momento dell'atto sessuale e si riferisce non solo alla condizione di minorazione o deficienza dovuta a patologie organiche o funzionali, ma anche alla situazione di carenze affettive e familiari.
(6) Il riferimento non è tanto alla sostituzione fisica quanto alla falsa attribuzione di generalità, status, qualifica e qualità personali (come ad esempio nel caso di soggetto che si finge medico).
(7) E' circostanza attenuante ad effetto speciale ex art. 63 che ricorre quando, con riferimento ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell'azione, si ritiene che la libertà personale o sessuale della vittima sia stata compressa in maniera meno grave.
Dispositivo dell'art. 609 octies Codice Penale
Fonti: Codice Penale; LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare Titolo XII - Dei delitti contro la persona (artt. 575-623 bis);Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale; Sezione II - Dei delitti contro la libertà personale
(1) La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite (2), adatti di violenza sessuale di cui all'articolo 609bis (3).
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609ter.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato (4).
La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.
Note
(1) Il presente articolo è stato aggiunto dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66.
(2) La norma in esame configura un reato necessariamente plurisoggettivo, in quanto ai fini della sua sussistenza è richiesta una pluralità di agenti che devono materialmente partecipare nell'azione delittuosa. Sono considerati compartecipi non solo coloro che pongono in essere atti sessuali, ma anche quelli che sostengano od incoraggino tale condotta.
(3) La natura di concorso necessario fa si che tale ipotesi sia incompatibile con quella di concorso anomalo ex art. 116.
(4) A differenza di quanto previsto dall'art. 114 in tema di concorso di persone, nell'ipotesi qui considerata nel caso di minima partecipazione la diminuzione della pena è obbligatoria e non rimessa alla discrezionalità del giudice.